I Testimoni di Giustizia. Storia di chi ha testimoniato contro le mafie

Foto dalla Petizione Petizione on-line del 2011

I Testimoni di Giustizia. Storia di chi ha testimoniato contro le mafie

Questa scheda è stata creata prendendo spunto dal libro di Angelo Greco TRA L’INCUDINE E IL MARTELLO “la denuncia di chi ha denunciato”, da cui sono tratti molti dei nomi e l’introduzione che segue:

 

Introduzione al libro TRA L’INCUDINE E IL MARTELLO “la denuncia di chi ha denunciato” di Angelo Greco

C’è una storia che comincia dove le altre spengono i riflettori; dove i giornali girano le spalle per qualcosa di nuovo da titolare; dove, in definitiva, la gente non sa più.
Questa storia inizia sulle ceneri di Troia, quando Ulisse prende la strada di casa. I vati narravano di allori e città spalancate ai guerrieri vittoriosi, servitori della Patria. Invece, per lui, sul sentiero del ritorno solo asperità e mostri.
Un’avventura che oggi drammaticamente si ripete: ma senza alcun Omero a narrarla. Al contrario, solo le spesse tende della vergogna e dell’ignoranza, di cui spesso si arreda il comune sentire.
Questo non è il tempo degli eroi. Gli immortali sono morti. Le leggende non si tramandano più. Al loro posto, nuovi vocaboli albergano nei miti del popolo. La democrazia, la giustizia. Quella stessa giustizia che, mantide pagana senza più religiosità, uccide proprio coloro che la sposano.
Chi chiede giustizia scopre che ormai esiste solo la legge.
Proprio da una legge inizia questo viaggio. La legge che doveva essere solida imbarcazione per il re di Itaca e che invece lo abbandona alla deriva, tra Scilla e Cariddi.
La normativa in questione ha visto l’alba il 13 febbraio 2001 ed è stata battezzata con un nome che è un numero, proprio come quello sui camici dei detenuti, dai quali invece voleva distinguersi. La numero 45.
E’ la legge che istituisce lo stato di testimone di giustizia, lo dosciplina e lo distingue da quello già esistente del collaboratore o, spesso detto, ‘pentito’.
Per quanto inverosimile possa apparire, prima di tale intervento con vi era alcuna differenza, sia sul piano terminologico che su quello della tutela, tra il passivo spettatore di un crimine e chi invece vi aveva partecipato. In buona sostanza, la legge accomunava in un’unica categoria i cittadini modello ai delinquenti. E per entrambi disponeva lo stesso trattamento.
Ma il diritto è un mondo virtuale, che difficilmente cambia la realtà senza l’ausilio e la ragionevolezza dei suoi interpreti. Cosicché, pur modificata la disciplina, i problemi sono rimasti gli stessi …

 

 

La normativa sui testimoni di giustizia, legge 13 febbraio 2001 n. 45

 

 

 

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